Albo on line
Si comunica che dal 16/09/2015 gli atti dell’albo pretorio verranno pubblicati al seguente link: Albo Pretorio Online.
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Ente non definito |
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Numero Albo | 0000001/2015 |
Codice di Riferimento | Prot. 1331/c7 |
Oggetto | Graduatoria Definitiva terza fascia ATA già pubblicata sul sito in data 25 febbraio 2015 |
Data di registrazione | 02/03/2015 |
Data inizio Pubblicazione | 04/03/2015 |
Data fine Pubblicazione | 31/12/2017 |
Data oblio | 30/12/2022 |
Richiedente | |
Unità Organizzativa Responsabile | |
Responsabile del procedimento amministrativo | Raffaella Chiodini |
Categoria | Graduatorie |
Meta Dati | |
Note | In data 25 febbraio 2015 si pubblica sul sito istituzionale e all'Albo, come da circolare n.1853 del 24 febbraio 2015, la graduatoria definitiva di Terza fascia del personale ATA. |
Soggetti
Responsabile Procedimento
Persona | Chiodini Raffaella |
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bgic883005@istruzione.it |
Allegati

Descrizione: In data 25 febbraio 2015 si pubblica sul sito istituzionale e all'Albo, come da circolare n.1853 del 24 febbraio 2015, la graduatoria definitiva di Terza fascia del personale ATA.
Impronta:
albo ata grad.3 fascia definitiva.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
L’articolo 32 della legge 69/2009
“A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il legislatore aggiunge, comma 2, che “Dalla stessa data del 1º gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”.